Donazioni liberali
“ Le erogazioni liberali sono donazioni che i contribuenti possono effettuare nei confronti di Onlus, università e scuole, ricerca, sport, Chiesa o altro istituto religioso autorizzato, ecc al fine di sostenere economicamente il proseguo dell'impegno sociale, civile, scientifico portato avanti da queste Onlus, enti ed organizzazioni.”
Ai contribuenti che sostengono con le erogazioni liberali determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, il nostro ordinamento riconosce loro delle agevolazioni fiscali.
In questo caso la norma di riferimento è l'art. 15, comma 1, DPR 917/1986 il quale prevede una detrazione d'imposta pari al 19% a favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali con metodi tracciabili a sostegno dei ASD e SSD, nel limite di 1.500€ annui.
Per fare la vostra donazione potete utilizzare il seguente IBAN: IT58N0623002402000057798083 presso Credit Agricole via Marconi , Bologna. (BIC:CRPPIT2P522)
Via Zucchini 8d 40126 bologna
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ NAMASKAR ”
Art. 1 –
Costituzione e denominazione
1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica
Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice
Civile è costituita una associazione sportiva dilettantistica non commerciale,
operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la
denominazione “ Namaskar a.s.d.”.
2. Essa aderisce all’Unione Italiana Sport Per tutti
(U.I.S.P.) e relative strutture periferiche, adottandone la tessera nazionale
quale tessera sociale. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad
altre Associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti di promozione sportiva,
agli Organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle
Federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà
esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e
anche all’estero.
Art. 2 – Sede legale
L’Associazione ha sede legale in Bologna, Via Zucchini 8/D.
Art. 3 - Durata
1. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà
essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 – Oggetto e scopo
1.
L’Associazione è un centro permanente
apolitico di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui
attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha
alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e
solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si
propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro
esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.
1 bis L’Associazione
si propone di esercitare in via stabile e principale dell'organizzazione e
gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la
didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Sarà possibile
esercitare attività diverse da quelle principali che abbiano carattere
secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.
2. L’Associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive
dilettantistiche ed in particolare
quelle connesse a varie discipline per la promozione
della salute
b) sviluppare e diffondere l’attività sportiva connessa a
puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica delle varie discipline per la
promozione della salute (Kung fu, Yoga, Tai ji, Ginnastica Pilates e altre
ginnastiche dolci, Qi Gong, etc etc) , intese
come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione
di ogni forma di attività agonistica,
ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche;
c) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali,
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture
sportive di vario genere;
d) organizzare squadre sportive e gruppi per la
partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di
diverse discipline sportive;
e) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e
di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi
ed ogni altra forma di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il
perfezionamento nelle attività sportive.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni,
potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti
pubblici e privati per gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi
comprese annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo
svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai
propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive
o ricreative;
c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di
un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
d) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro,
attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla
realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative
amministrative e fiscali vigenti;
e) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e
soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
f) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili
per il conseguimento dello scopo sociale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche
associative, dall'obbligatorietà del bilancio.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi
alle norme ed alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni
statutarie dell’Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.) e s’impegna ad
accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’U.I.S.P.
stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che gli organi
stessi dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e
disciplinare attinenti all’attività sportiva.
4. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente
Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti U.I.S.P., nelle parti relative
all’organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate.
Art. 5 – I soci
1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche,
soci individuali, e le persone giuridiche, soci collettivi, che ne condividano
i principi e le finalità. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo,
le associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli
enti e ogni altro tipo di organizzazione che abbia finalità non contrastanti
con quelle previste dal presente Statuto e dalle disposizione di legge vigenti.
Il numero dei soci è illimitato. Eventuali distinzioni di denominazione dei
soci, eventualmente previste da Regolamenti sociali, possono essere poste per
fini esclusivamente interni all’Associazione e non comportano alcuna
differenziazione nel rapporto associativo.
Art. 6 – Ammissione
dei soci
1. Tutti coloro i quali intendono far parte
dell'Associazione dovranno farne richiesta all’Associazione redigendo una
domanda scritta su apposito modulo. Sono soci tutti coloro che partecipano alle
attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso
ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai
diritti che ne derivano.
2. La validità della qualifica di socio efficacemente
conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata
all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo entro
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con il principio del
“silenzio-assenso”. La delibera di non accoglimento deve sempre essere, invece,
motivata in forma scritta e comunicata all’interessato con atto ricettizio;
contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea generale, il cui giudizio
è inappellabile.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da
minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà
parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti
gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendone verso la stessa per
il socio minorenne.
4. La quota associativa, determinata annualmente con
delibera del Consiglio Direttivo, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 7 - Diritti e
doveri dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento
dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito
dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto, inoltre, a partecipare
alle attività promosse dall’Associazione, a frequentare la sede sociale,
secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
3. I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli
eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al
pagamento della quota associativa.
Art. 8 – Cessazione
della qualifica di socio
1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o
per causa di morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per
iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti del socio:
a. che non
ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b. che si renda
moroso del versamento della quota associativa annuale;
c. che svolga o
tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d. che, in
qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro
Soci.
2. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza
ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante atto
ricettizio, ad eccezione del caso previsto alla lettera b. del presente
articolo.
Art. 9 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi
sociali sono: a)l'Assemblea dei Soci ; b)il Consiglio Direttivo ; c) il
Presidente
Art. 10 - Assemblea
dei soci
1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando
è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti
gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere
richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati in
regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne
propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da
parte del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dovrà avere luogo entro trenta
giorni dalla data della richiesta.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede
dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati.
Art. 11 - Diritti di
partecipazione alle Assemblee
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e
straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della
quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Art. 12 - Compiti
dell'Assemblea dei soci
1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo
quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede
dell'Associazione o comunicazione agli associati, o mezzo posta ordinaria, o
elettronica, o fax. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza della prima e della seconda convocazione
e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio
Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e
finanziario e per l'esame del Bilancio preventivo. L’Assemblea è convocata dal
Consiglio Direttivo ogni qual volta, quest’ultimo, ne ravvisi la necessità.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle
direttive generali dell’Associazione, sulla nomina degli organi direttivi
dell'associazione, su tutti gli oggetti attinenti alla gestione
dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti
attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella
competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti
al suo esame.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente
dell’Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o
da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla
maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due
scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce
le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a
garantirne la massima diffusione.
Art. 13 - Validità
assembleare
1. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è
regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati
aventi diritto. In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente
costituita quando siano presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi
diritto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
2. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati
maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle Assemblee
sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti
all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui
occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
Art. 14 - Assemblea
straordinaria
1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà
minimo venti giorni prima mediante affissione di avviso nella sede
dell'Associazione o contestuale comunicazione agli associati, o mezzo posta
ordinaria, o elettronica, o fax. e con lettera
spedita ai soci almeno 20 giorni
prima dell’adunanza.
2. L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando
si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo
scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione.
Art. 15 - Consiglio
Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un
massimo di 11 membri scelti fra gli associati ed eletti dall’Assemblea.
2. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni
e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario. Le sedute sono valide quando vi intervenga la
maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il
voto del Presidente è determinante.
3. Possono essere
eletti membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento
delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la qualsiasi
carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito
della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o
Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici,
riconosciuti dal CIP
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e
dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a
garantirne la massima diffusione.
Art. 16 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso
dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti
provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità
di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono
in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non
più in carica se per dimissioni o per altra causa venga a decadere oltre la
metà dei suoi componenti.
Art. 17 -
Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno
due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione
di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo
posta ordinaria, o elettronica, o fax non meno di otto giorni prima della
adunanza.
Art. 18 - Compiti
del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del
Consiglio Direttivo:
a) deliberare le quote associative e sulle domande di
ammissione dei soci, sul recesso e l’esclusione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto
economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
c) convocare le Assemblee ordinarie dei soci almeno una
volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria se reputato necessario o
chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi
all'attività sociale;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci
qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione
delle deliberazioni assembleari;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell’Associazione;
h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all’attività sociale;
i) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di
lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione.
Art. 19 - Il
Presidente
1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo,
ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa
delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento
delle operazioni connesse alla gestione
di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti
scritti e da apposite delibere.
2. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni
vengono esercitate dal Vice Presidente vicario.
3. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente
convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo
Presidente.
Art. 20 - Il Vice
Presidente vicario
1. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni in cui venga
espressamente delegato.
Art. 21 - Il
Segretario
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del
Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende
alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e
si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Nelle
Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.
2.Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare per le
operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario un altro
componente in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei
responsabili.
Art. 22 - Anno
sociale ed esercizio finanziario
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. - 23 Il
Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto
economico-finanziario consuntivo dell’Associazione, e il Bilancio preventivo
della stessa, da sottoporre all’approvazione assembleare degli associati entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il Rendiconto consuntivo deve
informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con
separata indicazione dell’eventuale
attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale;
ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
Art. 24 – Fondo
comune - Patrimonio
1. Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai
contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi
o liberalità che pervenissero
all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione e da eventuali avanzi
di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni
acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
2. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà
obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
Art. 25 – Sezioni
1. L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine
di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 26 - Pubblicità
e trasparenza degli atti sociali
1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro
verbali Assemblea, Libro verbali
Consiglio Direttivo e Libro Soci), deve essere assicurata una
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale,
devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 27 - Clausola
compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i
soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un
Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall’Ente di
Promozione sportiva di riferimento a cui l’Associazione è affiliata.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non
fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Ente
di Promozione sportiva di riferimento a cui l’Associazione è affiliata, questo
sarà composto da numero 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il
terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio
Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi
entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la
controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il
pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del
proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede a Bologna, ed il Collegio
giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi
considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al
posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall’Ente di
Promozione sportiva di riferimento a cui l’Associazione è affiliata.
Art. 28 -
Scioglimento
1. Qualora si verifichino eventi ritenuti incompatibili con
l’esistenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea
straordinaria dei soci. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato
dall’Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione,
sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli
associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione
sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed
immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno
devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o
Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva
dilettantistica, salvo diversa
destinazione di Legge.
Art. 29- Norma
finale
1.
Per quanto non è espressamente
contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e
dei Regolamenti dell’U.I.S.P., a cui l’Associazione è affiliata, le norme del
Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
All.1) Codice di condotta di Namaskar asd ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 39/2021
Il presente Codice di condotta si applica:
a tutte le persone che rappresentano e/o dirigono la nostra ASD iscritta al RASD
ai relativi associati/soci;
ai relativi collaboratori, siano essi retribuiti o volontari;
e a qualunque altro individuo o organizzazione che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con la nostra ASD iscritta al RASD
Gli impegni assunti
Il Codice di condotta prevede l’assunzione dell’impegno a rispettare il Modello organizzativo e di controllo adottato con assemblea del 15/04/24 al fine di:
promuovere un ambiente di apertura all’ascolto, in relazione a questioni che riguardano la loro tutela, per facilitare l’esposizione di problematiche e/o segnalazioni circa atti discriminatori o presunti abusi;
assicurare la condivisione e diffusione di un senso di responsabilità comune tra i membri dello staff, in materia di discriminazioni, tutela di bambini, bambine e adolescenti e persone adulte;
incoraggiare le persone di minore età ad esporre problemi e preoccupazioni;
rendere coscienti i genitori o i tutori dei diritti di bambini, bambine e adolescenti, ciò che è accettabile o inaccettabile e su cosa fare se sorge un problema;
essere chiari verso genitori e tutori circa l’atteggiamento professionale che potranno aspettarsi dai collaboratori della nostra ASD iscritta al RASD, nonché dai relativi rappresentanti e chiarire nel dettaglio cosa si può fare in caso di problematiche relative ad abuso su bambini.
Tutti collaboratori – volontari e retribuiti – ed i dirigenti della nostra ads e delle organizzazioni affiliate non devono pertanto mai:
colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di una persona;
impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi paesi;
avere atteggiamenti nei confronti di bambini, bambine e adolescenti che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
usare atteggiamenti e linguaggi discriminatori;
escludere dalle attività sportive persone per colore della pelle, lingua, religione, nazionalità o origine nazionale o etnica, così come per convinzioni personali, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche personali o status.
e non è pertanto ammesso:
Punire fisicamente o mettere in atto comportamenti umilianti e degradanti nei confronti delle persone di minore età e adulte;
Utilizzare modalità manipolative di bambini, bambine e adolescenti né in termini di “costrizione” psicologica né in termini di sfruttamento del talento né, tantomeno, con interventi dopanti per l’incremento della prestazione sportiva;
Usare linguaggi abusivi e/o offensivi, discriminatori;
Dare suggerimenti o consigli inappropriati;
Comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
Stabilire o intrattenere contatti “continuativi” con bambini, bambine e adolescenti utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.);
Permettere a persone di minore età con cui si lavora di dormire nella propria casa senza sorveglianza e autorizzazione preventiva del proprio diretto responsabile;
Dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con una persona di minore età con cui si lavora;
Fare per bambini, bambine e adolescenti cose di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
Dare denaro o beni o altre utilità ad una persona di minore età al di fuori dei parametri e degli scopi stabiliti dalle attività;
Tollerare o partecipare a comportamenti che sono illegali, o abusivi o violenti, discriminatori, inappropriati che mettano a rischio la sicurezza delle persone;
Agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare bambini, bambine, e adolescenti e adulti o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
Discriminare, trattare in modo differente o favorire alcune persone, anche di minore età escludendone altre.
È essenziale che i collaboratori – volontari e retribuiti – ed i dirigenti della nostra ASD iscritta al RASD portino avanti attività volte a:
adottare e applicare politiche di tolleranza zero nei confronti della discriminazione, anche per quanto riguarda le sanzioni, e a rispettare i principi di fair play e integrità;
garantire la parità di accesso allo sport per tutti:
- sostenendo coloro che parlano apertamente dei problemi di discriminazione e incoraggiandoli a denunciare le discriminazioni di cui sono vittime o testimoni.
e - con particolare riferimento alle attività che coinvolgono minori – adottino condotte tese a:
valorizzare le capacità e le competenze dei/delle minorenni attraverso metodologie e didattiche partecipative e inclusive;
rispettare i peculiari e individuali “tempi di crescita auxologica e psicosociale, di apprendimento e di azione”; un diritto alla lentezza e alla velocità … insieme, allo stesso tempo, nello stesso gioco;
assumere comportamenti educativi in cui ogni persona di minore età possa costruire positivamente la propria identità e la propria autostima; possa eccellere e sbagliare sentendosi comunque valorizzata; possa rischiare in sicurezza godendo della vertigine e del piacere del proprio corpo in azione;
prevedere modalità organizzative e di progettazione delle attività in cui ogni persona di minore età possa esprimere il proprio parere sulle decisioni della nostra ASD iscritta al RASD e si senta ascoltata nel momento in cui si prendono decisioni che la riguardano;
comunicare a bambini, bambine e adolescenti che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con le persone che collaborano con la nostra ASD iscritta al RASD e li incoraggiano a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
vigilare in merito all’identificazione di situazioni che possano comportare rischi per bambini, bambine, adolescenti e adulti e sappiano gestirle;
organizzare il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi di abuso e discriminazioni sulle persone;
garantire ai minori di essere sempre visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre lavorano con bambini, bambine e adolescenti.
All.2 Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva di Namaskar asd ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 39/2021
L’associazione sportiva Namaskar asd vuole essere per tutti un luogo in cui le persone si sentono accolte e al sicuro. Con questo obiettivo viene adottato il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alla luce delle linee guida adottate dalla UISP, organismo sportivo affiliante, consultabili alla pagina https://www.uisp.it/nazionale/
L’Associazione affiggerà nei locali degli impianti sportivi in uso il presente modello ed il codice di condotta unitamente alle linee guida elaborate dall’organismo sportivo affiliante. Tali informazioni vengono pubblicate anche sulla home page del sito internet dell’associazione.
Conosci i tuoi diritti?
A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
Siamo consapevoli di cosa significhi l’abuso in contesti sportivi? Come individuare le persone a rischio e le forme di potere nello sport?
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni crea o diffonde contenuti utili ad una corretta percezione del rischio diretti ai collaboratori, atlete/i e relativi famigliari anche utilizzando le schede prodotte nel progetto STePS per approfondire le tematiche e favorire il confronto, organizzando eventualmente incontri di confronto per valutare insieme sia le misure di prevenzione che quelle di segnalazione e gestione dell’abuso. Tra i vari strumenti offerti dal progetto STePS si ritiene opportuno adottare quello di autovalutazione esaminando eventuali integrazioni trattandosi di un modello nato come misura di child safeguarding mentre l’associazione deve intervenire per prevenire e gestire i rischi in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni anche con riferimento ai maggiorenni.
Senti che i tuoi diritti sono stati violati?
In associazione ti senti isolata/o o intimidita/o? Ti senti forzata/o dagli allenatori a svolgere un’attività fisica inappropriata, magari perché sei infortunata/o? Ti senti a disagio per battute sessualmente esplicite o hai subito molestie sessuali fisiche? Hai visto altre persone vittime di abusi in associazione? Hai provato a segnalare il problema al dirigente o al tecnico ma non hanno fatto nulla?
Puoi rivolgerti Ad Andrea Serafino, nominata/o Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. Lo puoi contattare alla mail andreaserafino1981@hotmail.com anche per chiedere un incontro. Il Responsabile è pronto ad ascoltarti e ad accogliere le segnalazioni di abusi che senti di aver subito o di comportamenti che hai visto adottare anche nei confronti di altre persone in associazione. Il suo ruolo è anche quello di esaminare con il Consiglio Direttivo tutte le azioni che possano migliorare la qualità della vita in associazione. Se vuoi, puoi chiedere che le dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse agli organi competente: il Responsabile è tenuta/o a rispettare questa volontà a meno che non sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la stessa segnalazione.
Analisi, valutazione e mitigazione dei rischi
a) I collaboratori
L’organo amministrativo deve interrogarsi in merito a come vengono selezionate e formate le risorse umane valutando aspetti quali:
1) Analisi dei relativi curricula;
2) Avvenuta acquisizione del certificato penale del datore di lavoro con riferimento ai collaboratori retribuiti e volontari che hanno rapporti diretti con minori;
3) attivazione di percorsi di informazione/formazione sul tema, partecipazione a corsi e incontri promossi dagli organismi sportivi affilianti.
b) come si caratterizza la vita negli spogliatoi?
Misure di sicurezza: salvo che nel corso di manifestazioni sportive, nell’impianto sportivo accedono gli associati e tesserati e gli esercenti la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Gli esercenti la potestà genitoriale di minori, interdetti e inabilitati, accedono all’impianto per supportarli ma non interferiscono con le attività didattiche/di allenamento/sportive partecipando a momenti di confronto con istruttori/allenatori pianificati.
Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
c) come organizziamo le trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti e alle atlete dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atlete o atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno tecnici, dirigenti o altre persone dello staff, salvo nel caso di parentela stretta. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti e atlete accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
L’associazione sportiva è inclusiva?
L’Associazione sportiva deve garantire ai tesserati pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Per questo motivo l’associazione sportiva si impegna a garantire:
- l’accesso alla pratica sportiva ai disabili prevedendo, come requisito preferenziale in sede di selezione delle risorse umane, curriculum di studi e di esperienza inerenti;
- l’accesso alla pratica sportiva anche a persone in situazione di fragilità economica prevedendo riduzioni nei costi di iscrizione;
- la programmazione di iniziative dell’associazione per favorire la reciproca conoscenza degli associati provenienti da Paesi diversi;
Come contrastiamo comportamenti lesivi e come gestiamo le segnalazioni?
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati/e o di persone terze, nei confronti di altri tesserati/e, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato (possibilmente entro le 24 ore) al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email andreaserafino1981@hotmail.com
In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office all’indirizzo email safeguardingofficer@uisp.it;
In caso di comportamenti che si ritengono penalmente rilevanti, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine;
L’Associazione garantisce l’adozione di misure tese a prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati e tesserate che abbiano in buona fede:
presentato una denuncia o una segnalazione;
manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
assistito o sostenuto un altro tesserato/a nel presentare una denuncia o una segnalazione;
reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
Quali sanzioni applichiamo?
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti alla mancata attuazione colposa o violazione dolosa delle misure indicate nel Modello e nel Codice di condotta; alla violazione delle misure poste a tutela del segnalante; all’aver effettuato segnalazioni infondate con dolo o colpa grave; l’aver violato gli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione; l’aver violato le disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello; gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e la mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa:
a) sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa, all’età di chi l’ha commessa e ciò avendo riguardo anche alle espresse indicazioni statutarie:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni;
- multa in misura non eccedente l’importo di cinque ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto:
1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore/ la collaboratrice che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
b) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore/ la collaboratrice che risulti recidivo/a, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti - e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
b) sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari e delle volontarie dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario/a socio/a dell’Associazione, radiazione dello stesso.